|
Condizioni generali per i mandati di laboratorio a Laboratorio di Diagnostica Molecolare SA, Lugano, Svizzera. Si precisa che i servizi di analisi offerti dal nostro laboratorio sono destinati esclusivamente all'uso personale dei clienti/pazienti e non devono essere utilizzati per conto di terzi senza il loro esplicito consenso. Ogni utilizzo non autorizzato per scopi diversi potrebbe costituire una violazione della privacy e delle normative vigenti. - Le presenti condizioni generali (CG) si applicano a tutti i mandati di laboratorio conferiti a LDM SA (denominate in seguito comunemente: LDM) da un medico, uno studio medico o una clinica (di seguito: committente), innome e per conto di un paziente. Le presenti CG costituiscono parte integrante di tutte le analisi di laboratorio eseguite da LDM per conto del committente.
- Attività preanalitiche. Il committente è responsabile di un corretto prelievo del materiale d’analisi, della scelta di contenitori adeguati, di un imballaggio da trasporto protettivo, di un’etichettatura inconfondibile compreso il formulario di mandato LDM. LDM è responsabile del trasporto dal momento in cui il campione da analizzare pronto per la spedizione viene consegnato a LDM o a una società di trasporto designata da LDM.
- Conferimento del mandato. Il committente conferisce a LDM il mandato mediante l’invio del relativo formulario LDM compilato in modo corretto, completo e firmato e la consegna del materiale d’analisi debitamente imballato ed etichettato. La natura e la portata delle prestazioni di laboratorio si basano esclusivamente sulle indicazioni fornite nel formulario di mandato LDM. Con il conferimento del mandato, il committente garantisce a LDM di essere stato autorizzato dal paziente al conferimento in suo nome e per suo conto, di aver informato il paziente sulla portata delle prestazioni e la fatturazione da parte di LDM, che le indicazioni fornite nel formulario di mandato sono complete, aggiornate e veritiere, in particolare per quanto concerne l’indirizzo e l’assicurazione del paziente.
- Accettazione del mandato. Il mandato di laboratorio è ritenuto accettato da LDM unicamente laddove quest’ultima, previo il controllo d’entrata in laboratorio, prenda in consegna il materiale d’analisi e il formulario di mandato LDM debitamente compilato e non respinga il mandato entro 24 ore. Se il formulario di mandato LDM non è debitamente compilato e/o il materiale d’analisi non è imballato ed etichettato correttamente LDM si riserva di rifiutare il mandato di laboratorio senza motivazione e di non eseguirlo.
- Consenso. Con la consegna del formulario di mandato LDM a quest’ultima, il committente conferma di essere stato autorizzato dal paziente a ritirare il risultato, che LDM può delegare dei compiti a terzi (ivi compreso p.es. a laboratori speciali e a società di recupero crediti) e che sia LDM, sia i terzi che hanno da essa ricevuto dei mandati, sono autorizzati a trattare i dati personali nell’ambito dell’esecuzione del mandato.
- Mandato di LDM. a) Esecuzione dell’analisi di laboratorio: LDM esegue le analisi di laboratorio mediche tenendo conto dello stato del progresso tecnologico generalmente riconosciuto. b) Redazione del rapporto d’analisi: LDM redige un rapporto delle analisi all’attenzione del committente. L’esito delle analisi viene trasmesso entro il termine più breve possibile; LDM non risponde di un’eventuale trasmissione tardiva. La trasmissione avviene mediante invio postale, a meno che LDM e il committente non abbiano convenuto per iscritto la trasmissione digitale. Eventuali contestazioni da parte del committente relative all’analisi e/o al rapporto vanno comunicate a LDM entro 20 giorni dalla ricezione di quest’ultimo. In caso contrario i risultati dell’analisi e il relativo rapporto sono considerati accettati dal committente. I rapporti sui ritrovamenti vengono archiviati da LDM e distrutti dopo la scadenza dei termini di conservazione legali.
- Conservazione e smaltimento del materiale d’analisi. A meno che il mandato non contenga una richiesta scritta di diverso tenore, il materiale d’analisi viene smaltito da LDM entro 7 giorni dalla sua presa in consegna. Il mandato che prevede una conservazione di maggiore durata viene fatturato al paziente in base al dispendio. Il materiale risultante da prove distruttive viene smaltito immediatamente.
- Fatturazione. Se il paziente è assicurato in Svizzera e l’analisi conferita rientra nell’elenco delle analisi (EA), LDM applica la tariffa secondo l’elenco delle analisi di cui all’art. 52 cpv. 1 lett. a cifra 1 LAMal («EA», https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html ). Se il paziente assicurato è sottoposto a trattamento ambulatoriale, LDM trasmette la fattura all’assicurazione, a meno che nel formulario di mandato LDM non sia stata espressamente richiesta la trasmissione al paziente. Se l’analisi viene conferita per un paziente assicurato sottoposto a trattamento stazionario, la fattura viene inviata al committente. In caso di pazienti non assicurati in Svizzera, o di incasso infruttuoso a seguito di dati incompleti o errati del paziente o dell’assicurazione, la fattura viene trasmessa al committente. Il cliente deve informare LDM nel formulario d'ordine se l'ordine di laboratorio non è legato al trattamento medico.
- Proprietà, diritti sulle informazioni e sui risultati delle analisi. La proprietà ed i diritti sui materiali d’analisi, sulle informazioni, sui formulari, sui metodi, sui risultati dei test e sui relativi rapporti restano di LDM. Il committente acquista il diritto di utilizzare il risultato delle analisi e il relativo rapporto per l’ulteriore consulenza e il trattamento del paziente. Il committente non acquista nessun altro diritto.
- Informazioni riservate. LDM e il committente trattano in via riservata tutte le informazioni ottenute dal altro partner contrattuale e assicurano che nessuna informazione venga trasmessa a terzi senza il consenso dell’altro partner contrattuale. Fanno eccezione i casi in cui vi sia un obbligo di notifica o qualsiasi altro motivo previsto dalla legge (p.es. registro tumori, Legge sulle epidemie).
- Limitazione della responsabilità. LDM risponde dell'esecuzione fedele e diligente dell’analisi e dell’allestimento del relativo rapporto. LDM è autorizzata ad avvalersi di terzi e risponde della corretta selezione e istruzione. Il committente si assume i rischi risultanti dall’uso dei risultati delle analisi e del relativo rapporto nell’ambito del trattamento del paziente. LDM non risponde di eventuali danni in relazione all’uso dei risultati del laboratorio e/o del rapporto d’analisi da parte del committente, a meno che detti danni non siano imputabili a grave negligenza o dolo da parte di LDM.
- Protezione dei dati. LDM e il committente si impegnano ad impiegare tutti i mezzi a livello organizzativo e tecnico, al fine di garantire il totale rispetto dei requisiti legali vigenti per la protezione dei dati. Il committente, conferendo il mandato, garantisce a LDM di aver informato il paziente in merito ad un eventuale trattamento dei dati da parte di terzi aventi sede in Svizzera e/o nell’UE e di averne ottenuto il consenso.
- Validità. Il rapporto commerciale tra LDM e il committente si fonda sulle presenti CG. LDM è autorizzata a modificare in qualsiasi momento e unilateralmente le presenti CG. Nel caso specifico si applica la versione aggiornata e in vigore delle presenti CG; condizioni di tenore divergente sono vincolanti unicamente laddove queste siano state riconosciute esplicitamente e per iscritto da LDM. La versione aggiornata delle CG può essere consultata e scaricata dal sito www.ldm.ch.
- Diritto applicabile e foro. Tutti i rapporti giuridici tra il committente e LDM sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro applicabile a tutte le controversie derivanti dal presente rapporto giuridico tra le parti è Lugano, Canton Ticino, Svizzera. LDM può rivalersi nei confronti del committente anche presso il foro del domicilio o della sede di quest’ultimo o presso un altro foro competente.
Ultimo aggiornamento: Lugano: 6.3.2024 |
|
|
|